Si apre ufficialmente la possibilità di aderire al regime di adempimento collaborativo (cooperative compliance) anche per le imprese che non raggiungono la soglia dei 500 milioni di euro di fatturato. Grazie alle nuove disposizioni per il biennio 2026-2027, l’accesso è consentito a tutti i contribuenti che adottano un sistema certificato di controllo del rischio fiscale. L’Agenzia delle entrate ha pertanto emanato le linee guida operative e approvato il modello ufficiale per l’adesione (Agenzia delle entrate, provvedimento 3 febbraio 2026, n. 42022).
Il nuovo regime opzionale, introdotto dall’articolo 7-bis del D.Lgs. n. 128/2015 e attuato dal decreto ministeriale del 9 luglio 2025, segna l’apertura dell’adempimento collaborativo anche a contribuenti di dimensioni minori rispetto al passato. Nello specifico, per gli anni 2026 e 2027, possono accedere a questa forma di cooperazione rafforzata le imprese con un fatturato inferiore a 500 milioni di euro che decidano di dotarsi spontaneamente di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.
L’esercizio dell’opzione consente di ottenere benefici ed effetti “premiali” grazie alla cooperazione rafforzata con l’Amministrazione finanziaria.
Il beneficio cardine del regime consiste nell’esclusione delle sanzioni amministrative e penali per le violazioni tributarie riguardanti rischi di natura fiscale che il contribuente ha provveduto a comunicare preventivamente all’Agenzia delle entrate tramite istanza di interpello. È fondamentale che tale comunicazione avvenga prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o della scadenza dei relativi termini.
Tuttavia, la protezione dalle sanzioni è strettamente vincolata a due condizioni: il contribuente deve mantenere un comportamento coerente con quanto illustrato nell’interpello e non deve aver posto in essere violazioni caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente.
Per quanto riguarda l’iter di accesso, è stato approvato un apposito modello di adesione che deve essere inviato esclusivamente per via telematica tramite PEC alla Direzione centrale Grandi contribuenti e internazionale, l’unica unità competente per la ricezione e la gestione di queste comunicazioni.
Alla domanda deve essere allegata una documentazione tecnica dettagliata, che include necessariamente la mappa dei rischi e dei controlli fiscali.
Un elemento di garanzia del sistema è la certificazione obbligatoria: professionisti indipendenti iscritti all’albo degli avvocati o dei dottori commercialisti devono attestare che il sistema di controllo sia conforme ai principi contabili e alle linee guida ministeriali.
L’attività istruttoria è gestita centralmente dall’Ufficio, che ha 120 giorni dalla ricezione del modello per comunicare l’esito della verifica al contribuente tramite PEC. Questo termine può essere sospeso se l’Amministrazione richiede documenti integrativi o interventi correttivi sul sistema di controllo; se il contribuente non adempie a tali richieste entro sei mesi, la domanda viene considerata rinunciata.
Una volta approvata l’adesione, l’esito viene notificato non solo agli uffici territoriali (Direzioni Regionali e Provinciali), ma anche al Comando Generale della Guardia di Finanza, in virtù di specifici protocolli d’intesa volti a coordinare le attività di controllo.
Il regime ha le seguenti caratteristiche temporali e gestionali:
-l’opzione ha una durata di due periodi d’imposta, è irrevocabile e prevede un rinnovo automatico per un analogo periodo, a meno che non venga presentata una revoca espressa;
– la gestione quotidiana del rischio si sposta sul piano degli interpelli, che vengono presentati agli uffici competenti, mentre le articolazioni territoriali monitorano la corretta applicazione delle risposte fornite dall’Agenzia;
– la Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale mantiene un ruolo di supervisione strategica, monitorando tutte le risposte agli interpelli per assicurare che l’indirizzo interpretativo sia uniforme su tutto il territorio nazionale.
Infine, la permanenza nel regime è soggetta a verifiche periodiche: se l’Ufficio o le articolazioni territoriali riscontrano il venir meno dei requisiti o l’inosservanza dei doveri di collaborazione, tale circostanza viene comunicata agli organi competenti e può portare alla perdita dei benefici premiali.
