Illustrata la norma di interpretazione autentica dell’articolo 21, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2015 introdotta dal Collegato Lavoro (INPS, messaggio 23 gennaio 2025, n. 269).
L’INPS ha fornito chiarimenti in ordine ai profili connessi all’applicazione del contributo addizionale NASpI e al relativo incremento a valere sui contratti di lavoro a tempo determinato e sui relativi rinnovi in caso di lavoratori assunti per lo svolgimento di attività stagionali. La delucidazione dell’Istituto giunge alla luce norma di interpretazione autentica dell’articolo 21, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2015 introdotta dall’articolo 11 della Legge n. 203/2024 (Collegato Lavoro).
Infatti, la disposizione citata del Collegato Lavoro prevede che l’articolo 21, comma 2, secondo periodo del D.Lgs. n. 81/2015, si interpreti nel senso che rientrano nelle attività stagionali, oltre a quelle indicate dal D.P.R. n. 1525/1963, anche “le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ai sensi dell’articolo 51 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015”.
Si rammenta, peraltro, che l’articolo 21, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2015 prevede che, qualora un lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi, ovvero 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
I chiarimenti dell’INPS
L’INPS spiega che in forza dell’intervento normativo di cui al citato articolo 11 del Collegato Lavoro, il disposto di cui all’articolo 2, comma 29, lettera b) della Legge n. 92/2012 non risulta, allo stato, allineato alla definizione di “attività stagionali” escluse dal medesimo articolo 11, che prevede l’obbligo di una vacanza contrattuale tra 2 contratti a termine.
Considerato che l’articolo 2, comma 29, lettera b) della Legge n. 92/2012 configura una deroga sostanziale rispetto al principio generale di debenza del contributo addizionale NASpI e del relativo incremento, la stessa norma ha natura speciale ed è, dunque, di stretta interpretazione, non potendo trovare applicazione al di fuori delle ipotesi tassativamente contemplate.
Pertanto, per i lavoratori a tempo determinato assunti nell’ambito di attività “per fare fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro”, ancorché definite “stagionali” dall’articolo 11 della Legge n. 203/2024, non rientrando queste nell’elencazione recata dal D.P.R. n. 1525/1963, è dovuto il contributo addizionale NASpI e l’aumento del medesimo contributo nei casi di rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato di questa tipologia di lavoratori.
Infine, ai fini della compilazione del flusso di denuncia mensile UniEmens, i datori di lavoro che assumono lavoratori per lo svolgimento delle citate attività, non ricomprese nell’elencazione di cui al D.P.R. n. 1525/1963, ma definite “stagionali” dall’articolo 11 del Collegato, devono utilizzare le modalità in uso e validare l’elemento qualifica 3 con il valore “S” avente il significato di “Stagionale (restanti tipologie)”.
miglie in condizioni di povertà assoluta che hanno beneficiato delle prestazioni di sostegno al reddito raggiunge il massimo del 38% nel corso del 2021 (32,3% nel 2022), per una quota equivalente al 58,7% dei beneficiari delle misure (53,4% nel 2022). Queste stime evidenziano la mancata partecipazione di un rilevante numero di famiglie povere, che deriva in parte dai criteri normativi per la selezione dei potenziali beneficiari e di una quota dei percettori (il 46,6 nel 2022), che non riscontrano le condizioni di povertà sulla base dei criteri utilizzati dall’ISTAT. Tra i motivi, probabilmente, le caratteristiche delle persone che risultano occupate negli ambiti professionali e nei settori che registrano tassi di irregolarità superiori di 3 volte alla media e con rapporti di lavoro di breve durata.
L’efficacia del Reddito di cittadinanza sulla platea dei bassi redditi è risultata più elevata nel corso della pandemia Covid (2020-2021) e ha consentito la fuoriuscita di circa 450.000 famiglie dalla condizione di povertà (circa 300.000 nel 2022).
Nei primi 3 anni di gestione le misure di politica attiva per il lavoro e per l’inclusione sociale risultano limitate dalla debolezza dei servizi dedicati allo scopo e per l’interruzione delle attività intervenuta nel corso della pandemia da Covid-19. A partire dalla seconda parte del 2021 aumentano le prese in carico delle persone e dei nuclei familiari. Allo stato attuale non si registrano effettivi riscontri sull’entità delle misure adottate, sulla loro efficacia e sull’attuazione delle condizionalità previste dalle norme e delle sanzioni relative alla mancata adesione dei beneficiari.
Le raccomandazioni
Alla luce delle valutazioni dei dati forniti dalle indagini statistiche e dal monitoraggio delle misure, il Comitato scientifico ha fornito alle Autorità coinvolte nella gestione delle misure una serie di raccomandazioni che possono risultare utili anche per valutare l’impatto delle misure riguardanti l’Assegno di inclusione e il Supporto alla formazione e al lavoro:
– l’opportunità di aggiornare le soglie ISEE per la partecipazione alle nuove misure, in particolare la soglia del reddito annuale di 6.000 euro, aumentato dalla scala di equivalenza sulla base dei carichi familiari, tenendo conto dell’impatto dell’inflazione avvenuto negli anni recenti;
inoltre, il sussidio erogato a livello nazionale dovrebbe essere considerato come un livello minimo della prestazione da integrare con misure personalizzate e con programmi di potenziamento dei servizi che tengano conto delle caratteristiche dei nuclei familiari e del territorio di appartenenza, predisponendo dei pacchetti nazionali di misure facilmente accessibili e da erogare sulla base dei fabbisogni che possono emergere dalla valutazione multidimensionale dei nuclei familiari (sanitaria, assistenziale, abitativa, lavorativa);
la promozione da parte delle istituzioni locali di attività di auditing e di coinvolgimento degli attori privato sociali e del terzo settore per valutare le iniziative che possono concorrere a migliorare i livelli di partecipazione alle misure e la promozione di servizi adeguati con il concorso di più attori;
potenziare le politiche attive del lavoro con il concorso delle agenzie per il lavoro e di aumentare la cumulabilità tra l’indennità di sostegno al reddito e i salari percepiti dalle prestazioni lavorative, anche per incentivare il tasso di impiego dei lavoratori sottoccupati e per contrastare il lavoro sommerso;
finalizzare prioritariamente i Progetti utili per la collettività (PUC) alle persone in età di lavoro che presentano particolari disagi di natura lavorativa e sociale coinvolgendo per lo scopo anche le organizzazioni del terzo settore;
rafforzare le piattaforme nazionali finalizzate a condividere le informazioni relative all’attivazione delle misure e alle prestazioni economiche erogate dalle istituzioni competenti per migliorare l’efficacia delle misure, la razionalizzazione della spesa e il sistema dei controlli preventivi.
Il 16 maggio scorso presso l’Ance Treviso si sono riunite le delegazioni di Ance Padova, Rovigo e Treviso, insieme alle OO.SS. Feneal-Uil Veneto e Filca-Cisl Padova e Rovigo, Fillea-Cgil, Feneal-Uil Veneto di Treviso e Belluno, Filca-Cisl di Belluno e Treviso e Fillea-Cgil provinciale sinistra Piave destra, Piave di Treviso per sottoscrivere l’accordo per la determinazione dell’EVR. L’Elemento variabile della retribuzione per il 2023 è determinato per gli impiegati e gli operai nella misura oraria del 4% dei minimi mensili di paga in vigore al 1° settembre 2020 divisi per il coefficiente 173. In seguito alla verifica a livello aziendale sulla base dei due indicatori aziendali, secondo quanto previsto dall’accordo territoriale 15 dicembre 2021, le aziende corrispondono gli importi dell’EVR nella misura oraria del 4%; mentre, se le variazioni dei suddetti indicatori risultano entrambi pari o positivi nella misura del 2,6% dei minimi mensili di paga al 1° settembre 2020 divisi per il coefficiente 173 e se la variazione pari o positiva interessa solo uno degli indicatori aziendali e commisurata ad un massimo di 173 ore mensili ordinarie ed equiparate. Le aziende non corrispondono l’EVR se le variazioni dei due indicatori aziendali risultano entrambe negative.
Per quel che concerne gli apprendisti operai ed impiegati, il valore orario dell’EVR è riparametrato alla percentuale di retribuzione spettante con riferimento a ciascuno dei semestri collocati nell’anno di competenza.
Gli importi dell’emolumento vengono corrisposti a consuntivo per tutte le ore ordinarie effettivamente lavorate ed equiparate nell’anno di competenza 2023 fino ad un massimo di 173 ore mensili per singolo mese, in un’unica soluzione con la retribuzione del mese di agosto 2024, o in caso di cessazione del rapporto di lavoro nei mesi da aprile a luglio 2024, con le competenze de mese di cessazione del rapporto di lavoro.
ui al DPCM n. 159/2013;
2) minorenne;
3) con almeno sessanta anni di età;
4) in condizione di svantaggio e inserito in un programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.
Con riferimento a quest’ultima categoria, l’art. 3, comma 5 del decreto definisce “in condizione di svantaggio” le seguenti persone:
- persone condisturbi mentali, in carico ai servizi sociosanitari ai sensi degli articoli 26 e 33 del DPCM 12 gennaio 2017, compresi gli ex degenti di ospedali psichiatrici;
- persone in carico ai servizi sociosanitari o sociali e persone con certificata disabilità fisica, psichica e sensoriale, non inferiore al 46%, che necessitano di cure e assistenza domiciliari integrate, semiresidenziali, di supporto familiare, ovvero inseriti in percorsi assistenziali integrati;
- c. persone con problematiche connesse a dipendenze patologiche, inclusa ladipendenza da alcool o da gioco, o con comportamenti di abuso patologico di sostanze, inseriti in programmi di riabilitazione e cura non residenziali presso i servizi sociosanitari;
- personevittime di tratta, di cui al D.Lgs. n. 24/2014, in carico ai servizi sociali o socio-sanitari;
- persone vittime diviolenza di genere in carico ai servizi sociali o sociosanitari, in presenza di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria ovvero dell’inserimento nei centri antiviolenza o nelle case rifugio;
- personeex detenute, definite svantaggiate ai sensi dell’art. 4, della Legge n. 381/1991, nel primo anno successivo al fine pena e persone ammesse alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno in carico agli Uffici per l’esecuzione penale esterna, definite svantaggiate ai sensi del medesimo articolo, fermo restando il soddisfacimento del requisito di cui all’art. 2, comma 2, lettera d), del D.L. n. 48/2023;
- persone individuate come portatrici dispecifiche fragilità sociali e inserite in strutture di accoglienza o in programmi di intervento in emergenza alloggiativa di cui all’art. 22, comma 2, lettera g) della Legge n. 328/2000, in carico ai servizi sociali;
- personesenza dimora iscritte nel registro di cui all’art. 2, comma 4, della Legge n. 1228/1954, le quali versano in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un’abitazione in autonomia, in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo settore; ovvero persone, iscritte all’anagrafe della popolazione residente, in condizione di povertà estrema e senza dimora, in quanto: a) vivono in strada o in sistemazioni di fortuna; b) ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna; c) sono ospiti di strutture, anche per soggiorni di lunga durata, per persone senza dimora; d) sono in procinto di uscire da strutture di protezione, cura o detenzione, e non dispongono di una soluzione abitativa; che siano in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo settore;
- neomaggiorenni, di età compresa tra i diciotto e i ventuno anni, che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria che li abbia collocati in comunità residenziali o in affido etero-familiare, individuati come categoria destinataria di interventi finalizzati a prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale, in carico ai servizi sociali o socio-sanitari.
Requisiti
Ai sensi dell’articolo 2, comma 2 lettera b) del D.L. n. 48/2023, il nucleo familiare del richiedente all’atto della presentazione della domanda e per la durata dell’erogazione della prestazione, deve essere in possesso, congiuntamente, di precisi requisiti reddituali e patrimoniali, tra cui un valore ISEE, in corso di validità, non superiore a 9.360 euro.
In caso di accertamento dei requisiti dei richiedenti l’Adi per un soggetto già beneficiario del reddito di cittadinanza ovvero di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà, l’INPS sottrae dal valore dell’ISEE l’importo del trattamento percepito dal beneficiario a titolo di reddito di cittadinanza o delle altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà eventualmente valorizzato nell’ISEE medesimo, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza.
In sede di prima applicazione, per le domande presentate fino al mese di febbraio 2024, in assenza di un ISEE in corso di validità, la verifica dei requisiti ai fini della erogazione nei mesi di gennaio e febbraio 2024, ove ricorrano le condizioni, è realizzata sulla base dell’ISEE vigente al 31 dicembre 2023, ferma restando la verifica del mantenimento dei requisiti sulla base di un ISEE in corso di validità per la erogazione del beneficio nei mesi successivi (articolo 3, comma 3).
Richiesta del beneficio economico
L’Adi viene richiesto all’INPS – a partire dal 18 dicembre 2023 – con modalità telematiche attraverso il sito istituzionale e il relativo percorso di attivazione viene avviato mediante l’iscrizione alla piattaforma di attivazione per l’inclusione sociale e lavorativa presente nel SIISL.
La richiesta può essere presentata anche presso gli Istituti di patronato o, dal 1° gennaio 2024, presso i centri di assistenza fiscale.
Qualora nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di svantaggio, il richiedente, in fase di presentazione della domanda, deve auto dichiarare il possesso della relativa certificazione specificando: l’amministrazione che l’ha rilasciata; il numero identificativo, ove disponibile; la data di rilascio; l’avvenuta presa in carico e l’inserimento in un progetto personalizzato o in un programma di cura, con l’indicazione della decorrenza e specificando l’amministrazione responsabile del progetto o del programma, se diversa dall’amministrazione che ha certificato la condizione di svantaggio.
All’esito delle verifiche e del conseguente eventuale accoglimento della richiesta, l’INPS informa il richiedente che, al fine di ricevere il beneficio economico e ove non vi abbia già provveduto, deve effettuare l’iscrizione presso il SIISL, secondo quanto previsto dall’art. 5 del D.L. n. 48/2023, per sottoscrivere il patto di attivazione digitale. Il richiedente deve, altresì, autorizzare espressamente la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai centri per l’impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all’attività di intermediazione nonchè ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro.
I comuni e gli ambiti territoriali sociali (di seguito, ATS), nell’ambito della propria autonomia organizzativa e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, possono offrire assistenza nella presentazione della richiesta dell’Adi presso i servizi di segretariato sociale o altri servizi preposti a offrire informazione, consulenza e orientamento ai nuclei familiari sulla rete integrata degli interventi e dei servizi sociali.
L’indennità Adi sarà erogata attraverso la Carta di inclus
Illustrata la norma di interpretazione autentica dell’articolo 21, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2015 introdotta dal Collegato Lavoro (INPS, messaggio 23 gennaio 2025, n. 269).
L’INPS ha fornito chiarimenti in ordine ai profili connessi all’applicazione del contributo addizionale NASpI e al relativo incremento a valere sui contratti di lavoro a tempo determinato e sui relativi rinnovi in caso di lavoratori assunti per lo svolgimento di attività stagionali. La delucidazione dell’Istituto giunge alla luce norma di interpretazione autentica dell’articolo 21, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2015 introdotta dall’articolo 11 della Legge n. 203/2024 (Collegato Lavoro).
Infatti, la disposizione citata del Collegato Lavoro prevede che l’articolo 21, comma 2, secondo periodo del D.Lgs. n. 81/2015, si interpreti nel senso che rientrano nelle attività stagionali, oltre a quelle indicate dal D.P.R. n. 1525/1963, anche “le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ai sensi dell’articolo 51 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015”.
Si rammenta, peraltro, che l’articolo 21, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2015 prevede che, qualora un lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi, ovvero 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
I chiarimenti dell’INPS
L’INPS spiega che in forza dell’intervento normativo di cui al citato articolo 11 del Collegato Lavoro, il disposto di cui all’articolo 2, comma 29, lettera b) della Legge n. 92/2012 non risulta, allo stato, allineato alla definizione di “attività stagionali” escluse dal medesimo articolo 11, che prevede l’obbligo di una vacanza contrattuale tra 2 contratti a termine.
Considerato che l’articolo 2, comma 29, lettera b) della Legge n. 92/2012 configura una deroga sostanziale rispetto al principio generale di debenza del contributo addizionale NASpI e del relativo incremento, la stessa norma ha natura speciale ed è, dunque, di stretta interpretazione, non potendo trovare applicazione al di fuori delle ipotesi tassativamente contemplate.
Pertanto, per i lavoratori a tempo determinato assunti nell’ambito di attività “per fare fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro”, ancorché definite “stagionali” dall’articolo 11 della Legge n. 203/2024, non rientrando queste nell’elencazione recata dal D.P.R. n. 1525/1963, è dovuto il contributo addizionale NASpI e l’aumento del medesimo contributo nei casi di rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato di questa tipologia di lavoratori.
Infine, ai fini della compilazione del flusso di denuncia mensile UniEmens, i datori di lavoro che assumono lavoratori per lo svolgimento delle citate attività, non ricomprese nell’elencazione di cui al D.P.R. n. 1525/1963, ma definite “stagionali” dall’articolo 11 del Collegato, devono utilizzare le modalità in uso e validare l’elemento qualifica 3 con il valore “S” avente il significato di “Stagionale (restanti tipologie)”.