L’Agenzia delle entrate ha definito le modalità e i termini di comunicazione delle opzioni per l’applicazione dell’imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili, per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale (Agenzia delle entrate, provvedimento 4 novembre 2024, n. 403886).
L’articolo 2-quater del D.L. n. 113/2024 consente ai soggetti che hanno applicato gli ISA e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale di adottare il regime di ravvedimento versando le imposte sostitutive sia delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sia dell’imposta regionale sulle attività produttive.
In particolare, l’istituto si rivolge a coloro che, nelle annualità per le quali è possibile accedere al “ravvedimento”:
– hanno applicato gli “ISA”;
– hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19;
– hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività di cui all’articolo 9-bis, comma 6, lettera a), del D.L. n. 50/2017.
Per il calcolo della base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive, si tiene conto dei dati indicati nelle relative dichiarazioni, anche ai fini dell’applicazione degli ISA, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.
In relazione alle modalità di adesione al ravvedimento, il provvedimento dell’Agenzia prevede che l’opzione venga esercitata, per ogni annualità, mediante presentazione del modello F24 relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive con l’indicazione dell’annualità per la quale è esercitata l’opzione.
Per le società e associazioni ovvero le società di cui agli articoli 115 e 116 del TUIR:
– la presentazione del modello F24 di versamento dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive va effettuata da parte della società o associazione;
– la presentazione dei modelli F24 di versamento relativi alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali va effettuata da parte dei soci o associati.
In tali casi l’opzione risulta esercitata solo a seguito della presentazione dei modelli F24 relativi al versamento complessivo delle imposte sostitutive dovute per la prima o unica rata.
Viene quindi previsto che, in caso di pagamento rateale, considerato che l’opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il versamento di tutte le rate, nel modello F24 venga indicato il numero della rata in versamento e il numero complessivo delle rate; con l’indicazione del codice tributo viene, infine, individuata l’imposta sostitutiva per la quale si sta effettuando, tramite il versamento, l’adesione al ravvedimento.
Con riferimento ai termini per l’esercizio dell’opzione il provvedimento ricorda che la stessa deve essere effettuata entro il 31 marzo 2025 e che, nel caso di pagamento rateale, il versamento è possibile in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025.
deriscono al regime di ravvedimento speciale (articolo 2-quater, D.L. 9 agosto 2024, n. 113) possono effettuare il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’IRAP (commi da 2 a 7 del medesimo articolo 2-quater), utilizzando i seguenti codici tributo:
- “4074” denominato “CPB – Soggetti persone fisiche – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali – Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024”;
- “4075” denominato “CPB – Soggetti diversi dalle persone fisiche – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali – Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024”;
- “4076” denominato “CPB – Imposta sostitutiva dell’IRAP – Ravvedimento di cui all’art. 2-quater del decreto-legge n. 113 del 2024”.
In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo “4074” e “4075” devono esser esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.
Il codice tributo “4076” deve essere indicato nella sezione “Regioni” unitamente al codice regione, reperibile nella tabella denominata “Tabella T0-Codici delle regioni e delle Province autonome” pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.
In caso di versamento in forma rateale, il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” deve essere valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate.
In caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo deve essere valorizzato con “0101”.
Il versamento degli interessi dovuti in ipotesi di pagamento rateale deve essere eseguito con i codici tributo già esistenti “1668”, in caso di utilizzo dei codici tributo “4074” e “4075”, e “3805”, in caso di utilizzo del codice “4076”.
onversione è entrata in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ovvero il 9 ottobre 2024.
Il decreto convertito in questione, al Capo I, fornisce disposizioni fiscali:
- in materia di credito d’imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (articolo 1);
- in materia di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia (articolo 2);
- in materia di benefici corrisposti ai lavoratori dipendenti (articolo 2-bis);
- sul trattamento sanzionatorio per i soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono (articolo 2-ter);
- sull’imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale (articolo 2-quater);
- in materia di associazioni e società sportive dilettantistiche (articolo 3);
- riguardo al credito di imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche (articolo 4);
- di modifica della disciplina in materia di IVA (articolo 5);
- sulla tassazione dei redditi di talune categorie di lavoratori frontalieri (articolo 6);
- di modifica della Legge 14 luglio 2023, n. 93, in materia di disabilitazione dell’accesso a contenuti diffusi abusivamente (articolo 6-bis);
- sull’introduzione dell’articolo 174-sexies della Legge 22 aprile 1941, n. 633 (articolo 6- ter).
Il Capo II contiene, invece, disposizioni in materia di proroghe di termini normativi (articoli dal 7 al 7-quater).
L’articolo 1, come modificato in sede di conversione, integra le modalità per l’erogazione del contributo sotto forma di credito di imposta per la realizzazione di investimenti nella ZES unica; stabilisce una procedura di calcolo dell’ammontare massimo del credito di imposta fruibile da ciascun beneficiario ai fini del rispetto del limite di spesa prevedendo la possibilità che l’autorizzazione di spesa sia incrementata nel limite massimo complessivo di 1.600 milioni di euro per l’anno 2024; dispone che i versamenti all’entrata possano essere disposti direttamente alla contabilità speciale n. 1778 intestata all’Agenzia delle entrate; viene disciplinata l’ipotesi in cui il credito di imposta riconosciuto alle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise e alle zone assistite della regione Abruzzo con il provvedimento di cui ai commi 2 e 4 sia inferiore a quello massimo riconoscibile; interviene sulla disciplina del registro per le tecnologie del fotovoltaico prevedendo che, sia gli impianti fotovoltaici, sia le relative celle, debbano essere prodotte negli Stati membri dell’UE.
L’articolo 2 eleva da 100.000 a 200.000 euro l’importo dell’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
A seguire, il nuovo articolo 2-bis prevede, a determinate condizioni, una indennità una tantum in favore dei lavoratori dipendenti per l’anno 2024, di importo pari a 100 euro.
L’articolo 2-ter, introdotto in sede di conversione, riduce della metà le soglie per l’applicazione delle sanzioni accessorie quando è irrogata una sanzione amministrativa per violazioni riferibili ai periodi d’imposta e ai tributi oggetto della proposta di concordato preventivo biennale non accolta dal contribuente ovvero, in relazione a violazioni riferibili ai periodi d’imposta e ai tributi oggetto della proposta, nei confronti di un contribuente decaduto dall’accordo di concordato preventivo biennale per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme che lo disciplinano (comma 1). Tali disposizioni si applicano anche nei confronti dei contribuenti che, per i periodi d’imposta dal 2018 al 2022, non si sono avvalsi del regime di ravvedimento di cui all’articolo 2-quater ovvero che ne decadono (comma 2).
L’articolo 2-quater, inserito anch’esso in sede di conversione, consente ai soggetti ISA e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale di adottare il regime di ravvedimento versando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive.
L’articolo 3, modificato al Senato, chiarisce che, ai fini IVA, fino al 31 dicembre 2024, le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono continuare a porre fuori dal campo di applicazione dell’IVA le prestazioni di cui all’articolo 5, comma 15-quater, del D.L. n. 146/2021.
Come modificato in fase di conversione, l’articolo 4 ripropone, al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo, alcune agevolazioni fiscali per gli investimenti pubblicitari effettuati dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 15 novembre 2024.
Il nuovo articolo 6-ter, inoltre, modifica la Legge n. 633 (Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), prevedono per un più efficace contrasto della pirateria online specifici obblighi di segnalazione e di comunicazione per i prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell’informazione.
L’articolo 7, comma 1, stabilisce che il termine di versamento della prima rata delle imposte dovute, di cui all’articolo 1, comma 82, della Legge n. 213/2023, è differito al 30 settembre 2024 per i soggetti per i quali detto termine scade entro il 29 settembre 2024. Se il termine di versamento della prima rata scade successivamente a quello previsto per il versamento della seconda rata, quest’ultimo termine è differito anch’esso al 30 settembre 2024. Sempre l’articolo 7, al comma 2, proroga i termini per il versamento dell’imposta sostitutiva sull’adeguamento delle esistenze di bilancio iniziali previsto dall’articolo 1, commi da 78 a 85, della Legge di bilancio 2024. Al comma 3, invece, proroga dal 30 giugno 2024 al 30 novembre 2024 i termini di versamento dell’imposta sostitutiva e di redazione della perizia giurata di stima in materia di rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1°gennaio 2024. Infine, al comma 5 lo stesso articolo 7 consente ai soggetti che alla data del 1° gennaio 2020 erano già iscritti nell’albo dei privati abilitati all’accertamento e alla riscossione delle entrate locali, di adeguare il proprio capitale sociale entro il 31 dicembre 2025 anziché entro il 31 dicembre 2024 previsto dalla normativa previgente.
ntazione avvenuta nel corso dell’anno 2024, è stato emanato il Decreto 6 settembre 2024 del Vice Ministro dell’economia e delle finanze, che integra il Decreto 7 luglio 2023, concernente l’individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell’articolo 1 della Legge n. 160/2019 e che riapprova l’Allegato A, il quale sostituisce quello di cui al precedente decreto.
In particolare, tale Allegato A modifica e integra le condizioni in base alle quali i comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all’interno di ciascuna delle fattispecie già previste dal citato decreto 7 luglio 2023.
Al riguardo, il MEF chiarisce che l’applicazione informatica attraverso cui i comuni possono individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell’IMU nonché elaborare e trasmettere il relativo Prospetto per l’anno di imposta 2025 sarà resa disponibile, all’interno dell’apposita sezione denominata “Gestione IMU” del Portale del federalismo fiscale, nel corso della seconda metà del mese di ottobre 2024.
A decorrere dal 1° ottobre 2024, dunque, verrà chiusa la fase sperimentale, avviata nel corso degli anni 2023 e 2024, e non sarà più consentito ai comuni accedere all’applicazione informatica per simulare l’elaborazione del Prospetto.
Sono, inoltre, pubblicate le “Linee guida per l’elaborazione e la trasmissione del Prospetto delle aliquote dell’IMU”, aggiornate con le modifiche apportate dal citato decreto 6 settembre 2024.
Infine, il MEF ricorda che per il primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, in deroga all’articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 e all’articolo 1, comma 767, terzo periodo, della Legge n. 160/2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 del medesimo articolo 1 e pubblicata nel termine di cui al successivo comma 767, si applicheranno le aliquote di base, che continueranno ad essere applicate fino a quando il comune non approverà una delibera secondo le modalità prescritte.
della Legge di bilancio 2023 ha previsto una nuova categoria di redditi diversi con l’introduzione della lettera csexies) del comma 1 dell’articolo 67, del TUIR, la quale prevede le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di criptoattività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta.
Tali plusvalenze realizzate e gli altri proventi percepiti per effetto di operazioni aventi ad oggetto dette criptoattività sono imponibili come redditi diversi e assoggettati a tassazione, con la medesima aliquota applicabile alle attività finanziarie (26%).
Dal 1° gennaio 2023, la compilazione del Quadro RW del modello Redditi deve avere ad oggetto tutte le criptoattività e non solo le criptovalute.
Come precisato nella circolare n. 30/E/2023, il legislatore ha espressamente previsto che le criptoattività devono essere indicate nel Quadro RW del modello Redditi e che tale adempimento ricorre anche per i medesimi soggetti che, pur non essendo possessori diretti delle criptoattività, sono titolari effettivi dell’investimento secondo quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio.
Ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo, i commi 144 e 145 dell’articolo 1, della Legge n. 197/2022, hanno modificato il comma 2ter e la nota 3ter dell’articolo 13, Parte Prima della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972. In particolare, il citato comma 2ter prevede l’applicazione dell’imposta di bollo, nella misura del 2 per mille annuo del relativo valore anche per le comunicazioni periodiche relative alle criptoattività e la nota 3ter che la comunicazione si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell’anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione.
L’imposta è comunque dovuta una volta l’anno o alla chiusura del rapporto. Se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell’anno, l’imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato.
Al riguardo, sempre la circolare n. 30/E/2023 ha precisato che alla stregua di quanto già stabilito in materia di imposta di bollo per le comunicazioni riferibili ai prodotti finanziari, pertanto, anche la comunicazione relativa ai rapporti aventi ad oggetto criptoattività si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell’anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione e, quindi, anche nel caso in cui l’ente gestore non sia tenuto in relazione alle criptoattività detenute dalla clientela alla redazione e all’invio di comunicazioni.
In tal caso, l’imposta deve essere applicata al 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto intrattenuto con il cliente.
Il periodo di riferimento per il calcolo dell’imposta dovuta, anche in questo caso, è l’anno civile. Se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell’anno ovvero in caso di estinzione o di apertura dei rapporti in corso d’anno l’imposta, comunque, è rapportata al periodo rendicontato.
I soggetti tenuti all’applicazione dell’imposta sono quelli che a qualsiasi titolo esercitano sul territorio della Repubblica l’attività bancaria, finanziaria o assicurativa.
Inoltre, sono da ricomprendersi tra i soggetti tenuti ad applicare l’imposta i prestatori di servizi che rientrano nella categoria di altri operatori non finanziari ai fini della disciplina dell’antiriciclaggio e che sono altresì tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale.
A decorrere dal 1° gennaio 2023, in assenza di un intermediario che applichi l’imposta di bollo, trova applicazione un’imposta sul valore delle criptoattività detenute da tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato.
Nel caso di specie, dunque, l’Istante afferma di detenere criptoattività presso un ”prestatore di servizi di portafoglio digitale” italiano, iscritto nel registro tenuto dall’OAM, il quale ha applicato l’imposta di bollo e, pertanto, secondo la risposta dell’Agenzia, il contribuente non è tenuto ad applicare l’imposta sul valore delle criptoattività. Inoltre, l’Istante è tenuto alla compilazione del Quadro RW, ai fini degli obblighi di monitoraggio fiscale, in quanto non rientra tra le fattispecie di esonero di cui al comma 3 dell’articolo 4 del D.L. n. 167/1990. Infine, sempre ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo, non si deve tener conto dell’importo in euro temporaneamente presente nella posizione dell’Istante, in quanto lo stesso non rappresenta un prodotto finanziario.