In merito alla Nuova Sabatini, il Ministero delle imprese e del made in italy ha pubblicato la circolare 11 dicembre 2023, n. 50031, con la quale si interviene sulla disciplina di concessione delle agevolazioni a seguito dell’entrata in vigore, il 1 luglio 2023, del regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione, del 23 giugno 2023.
L’articolo 2 del D.L. n. 69/2013, ha previsto la concessione di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese da parte di banche e intermediari finanziari per investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa, attrezzature, hardware, software e tecnologie digitali, nonché di un contributo, da parte del MIMIT, rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti.
La Legge di bilancio 2020 ha poi previsto l’incremento dal 2,75% al 3,575% del tasso annuo su cui è calcolato, in via convenzionale, il contributo in conto impianti “Nuova Sabatini”, nell’ambito di programmi orientati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi.
Con la circolare del 6 dicembre 2022, n. 410823, l’Agenzia delle entrate ha definito le modalità di attuazione della Nuova Sabatini per investimenti in beni strumentali, 4.0 e green ed ha individuato le certificazioni ambientali di prodotto riconosciute a livello europeo.
Tale circolare ha previsto, per le imprese attive in settori che non riguardano la produzione dei prodotti agricoli e la produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, la concessione delle agevolazioni nei limiti dell’intensità di aiuto massima concedibile in rapporto ai programmi ammissibili, in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (regolamento GBER) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno.
Il regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione, del 23 giugno 2023, in vigore dal 1 luglio 2023, ha poi modificato il regolamento GBER ed ha prorogato di 3 anni, sino al 31 dicembre 2026, il periodo di applicazione dello stesso.
Pertanto, in virtù delle modifiche introdotte dal citato regolamento (UE) 2023/1315, rientrano tra gli investimenti agevolabili:
- gli investimenti in attività materiali e immateriali relative alla creazione di un nuovo stabilimento;
- l’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;
- la diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente in tale stabilimento;
- il cambiamento sostanziale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti o della fornitura complessiva del servizio o dei servizi
- interessati dall’investimento nello stabilimento;
- l’acquisizione di attività appartenenti a uno stabilimento:- mediante un’operazione che avviene a condizioni di mercato;
- – da parte di terzi che non hanno relazioni con l’acquirente.
- – che è stato chiuso o sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione;
La circolare dell’Agenzia ha, inoltre, modificato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal fornitore, che l’impresa deve allegare alla richiesta di erogazione del contributo, in relazione al possesso dei requisiti tecnici di cui all’elenco delle certificazioni ambientali di prodotto riconosciute a livello europeo ricomprese nell’allegato 6/C alla circolare n. 410823/2022.
Alla luce delle novità normative introdotte dalla Legge di bilancio 2023 sul regime fiscale delle cripto-attività, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato la circolare del 27 ottobre 2023, n. 30/E, con la quale si ripercorre il quadro normativo europeo, viene fissato il perimetro della norma e vengono fornite le istruzioni operative in merito alle nuove disposizioni.
La Legge n. 197/2022 ha introdotto una nuova categoria di redditi diversi soggetti a tassazione con aliquota del 26%: i redditi riconducibili alla detenzione, al rimborso e al trasferimento di valori e diritti tramite tecnologia distribuita (Dlt).
Secondo la nuova disciplina sono definite cripto-attività tutte quelle rappresentazioni digitali di valore o di diritti che non rientrano tra gli strumenti finanziari.
La circolare chiarisce che per le persone fisiche le plusvalenze da cripto-attività sono imponibili con la stessa aliquota applicabile alle attività finanziarie (26%) a patto che il reddito non sia conseguito nell’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni o in qualità di lavoratore dipendente.
Tali plusvalenze sono soggette a tassazione anche in capo agli enti non commerciali, alle società semplici ed equiparate e ai soggetti non residenti senza stabile organizzazione quando il reddito si considera prodotto nel territorio dello Stato.
Al riguardo l’Agenzia ricorda che si considerano prodotti in Italia i “redditi diversi” (art. 67 Tuir) derivanti da “attività svolte” nel territorio dello Stato e da “beni” che si trovano nello stesso territorio. Vi rientrano, dunque, anche i redditi realizzati da soggetti non residenti se relativi a cripto-attività detenute nel nostro Paese presso prestatori di servizi o intermediari residenti in Italia o presso la loro stabile organizzazione se non residenti.
Nei casi in cui le cripto-attività (ovvero le chiavi che danno accesso alle stesse) siano detenute “direttamente” dal soggetto tramite supporti di archiviazione (come ad esempio chiavette Usb) senza l’intervento degli intermediari o prestatori di servizi citati, il reddito si considera prodotto in Italia se il supporto di archiviazione si trova nel territorio dello Stato.
A tal fine, si presume che il reddito sia prodotto in Italia se il soggetto che detiene il supporto di archiviazione è residente nel periodo di imposta di produzione del reddito, restando ferma la facoltà per il contribuente di provare l’effettivo luogo di localizzazione del supporto di archiviazione.
La Legge di bilancio 2023 ha quindi previsto la possibilità, per i soggetti che già detenevano cripto-attività al 1 gennaio 2023, di rideterminare il costo o il valore di acquisto delle stesse, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a una imposta sostitutiva del 14%.
Per beneficiare di tale regime agevolato è necessario che il contribuente versi l’imposta sostitutiva per intero, o la prima delle 3 rate annuali di pari importo, entro il 15 novembre 2023.
Il documento di prassi ricorda, infine, le regole da seguire per la regolarizzaz
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2023, n. 293, la Legge 15 dicembre 2023, n. 191, di conversione del Decreto Anticipi, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.
In data 17 dicembre 2023 è entrata in vigore la Legge 15 dicembre 2023, n. 191, che ha apportato in sede di conversione alcune modifiche al decreto-legge n. 145/2023 (Decreto Anticipi).
Tra gli interventi in ambito fiscale, si segnalano:
- all’articolo 2, la proroga al 31 dicembre 2024 del recupero delle prestazioni pensionistiche indebite, correlate alla campagna di verifica reddituale, relative al periodo d’imposta 2021, nonché alle verifiche relative al periodo di imposta 2020;
- all’articolo 3, commi 3-bis e 3-ter, la modifica del criterio di calcolo per i prestiti ai dipendenti ai fini della determinazione dell’imponibile;
- all’articolo 4, il rinvio al 16 gennaio del 2024, oppure in 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese, della seconda rata di acconto IRPEF 2023, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, da parte delle persone fisiche titolari di partita IVA che per il 2022 hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori a 170.000, specificando che per i titolari sia di reddito agrario che d’impresa il limite di ricavi e compensi si intende riferito al volume d’affari;
- all’articolo 4-bis, la riapertura dei termini per i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione in scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023, considerando tempestivi i pagamenti effettuati entro il 18 dicembre 2023;
- all’articolo 4-ter e all’articolo 4-quater, novità in materia di regime IVA per integratori alimentari e prestazioni di chirurgia estetica;
- all’articolo 5, lo slittamento al 30 luglio 2024 del termine di adesione alla procedura di riversamento del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo;
- all’articolo 8-bis, la modifica dell’articolo 12, comma 2, dello Statuto del contribuente, con la previsione che vengano sempre applicate l’assistenza e la rappresentanza del contribuente in caso di verifiche fiscali.
L’articolo 13, comma 1, prevede poi il rifinanziamento della misura a sostegno degli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese (Nuova Sabatini) per 50 milioni di euro per il 2023.
L’articolo 13-bis innalza da 1.200.000 euro a 2.000.000 di euro, nei tre anni d’imposta, l’importo massimo del credito di imposta riconosciuto alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali e alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo.
In merito al Fondo di garanzia per le PMI, dal 1 gennaio al 31 dicembre 2024, l’articolo 15-bis stabilisce:
– l’importo massimo garantito per singola impresa pari a 5 milioni di euro;
– modifiche alle percentuali di copertura;
– l’esclusione delle imprese valutate come rischiose;
– l’ammissione degli Enti del Terzo settore alla garanzia del Fondo.
Per i soggetti che alla data del 2 novembre 2023 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei comuni toscani colpiti dagli eventi calamitosi, l’articolo 21-bis prevede che i versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, che scadono nel periodo dal 2 novembre al 17 dicembre 2023, vengano considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni e interessi, se effettuati in un’unica soluzione entro il 18 dicembre 2023.
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